Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali previsti dalla Legge 20/02/2006, n. 96, art. 6, com. 1.
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Se si somministrano alimenti e bevande è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Il Regolamento regionale 06/05/2008, n. 4, art. 12 e art. 14 e la Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 155 definiscono le caratteristiche che devono possedere i locali destinati all'esercizio dell'attività. Il Regolamento regionale 06/05/2008, n. 4, art. 13, la Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 156 e art. 157 e il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 definiscono i requisiti per realizzare correttamente i locali per la preparazione, la somministrazione e la degustazione di pasti, bevande e prodotti aziendali.