È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.
È commercio al dettaglio quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale.
Sono medie strutture di vendita gli esercizi che:
- hanno una superficie di vendita compresa fra i 151 m2 e i 1500 m2 per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti
- hanno una superficie di vendita compresa fra i 250 m2 e i 2500 m2 per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti.
Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.