Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che vendono direttamente al pubblico possono vendere gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione. Questa attività deve però essere accessoria alla produzione e alla trasformazione degli alimenti stessi (Legge regionale 30/04/2009, n. 8, art. 2).
Chi vuole avviare l'attività deve presentare una comunicazione.
Requisiti oggettivi
Per svolgere l'attività non deve essere presente il servizio assistito al tavolo, compresa la raccolta degli ordini.