La detenzione e la vendita di animali prevedono il commercio di qualunque tipologia di questi ultimi, ad eccezione degli animali selvatici ed esotici (Legge 19/12/1975, n. 874).
La detenzione e vendita di animali può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).
Requisiti soggettivi
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
E' inoltre necessario rispettare i requisiti strutturali definiti dal Regolamento regionale 05/05/2008, n. 2.