L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano. Lo scopo è quello di mantenere il corpo in perfette condizioni o di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Questa attività può essere svolta con tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.
Sono attività di estetista:
- centro di abbronzatura o “solarium”
- ogni massaggio non terapeutico
- disegno epidermico e trucco semipermanente
- sauna e bagno turco
- onicotecnica (attività che applica e ricostruisce unghie artificiali preparando, lavorando e modellando una resina, un gel o dei prodotti similari, che successivamente sono rimodellati, colorati e/o decorati)
- trattamenti con pesciolini "garra rufa" (o "fish pedicure").
Requisiti soggettivi
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali e professionali previsti dalla Legge 04/01/1990, n. 1, dal Regolamento regionale 16/12/1989, n. 73 e dalla Legge regionale 15/09/1989, n. 48.
Tutti i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono possedere la qualificazione professionale sia per le imprese artigiane che per quelle non artigiane (Legge 04/01/1990, n. 1, art. 4).
Per ogni sede dell'impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico con una qualificazione professionale. Questo ruolo può essere svolto dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un familiare coadiuvante o da un dipendente dell'impresa. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività (Legge 04/01/1990, n. 1, art. 3).
Per svolgere qualsiasi attività, sia con tecniche manuali e corporee che con l'utilizzo di specifici apparecchi, è necessario soddisfare i requisiti professionali (Legge regionale 27/02/2012, n. 3, art. 3). Sono comprese le attività che comportano prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, come i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici. Sono escluse le attività esercitate dagli operatori iscritti al registro citato nella Legge regionale 01/02/2005, n. 2, art. 2.
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Devono noltre essere rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza indicati nell'Allegato 1 del Regolamento regionale 22/03/2016, n. 5.
L'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetista è disciplinato dal Decreto ministeriale 12/05/2011, n. 110 e dal Decreto ministeriale 15/10/2015, n. 206. È necessario osservare scupolosamente le disposizioni, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d'uso e le norme tecniche contenute nelle schede informative dell'Allegato 2.