Tutti gli strumenti utilizzati per la determinazione delle quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio del loro utilizzo e, successivamente, con la frequenza indicata dall'Allegato I del Decreto ministeriale 28/03/2000, n. 182.
Fanno eccezione i misuratori di gas, acqua ed elettrici, gli strumenti per misure lineari, le misure di capacità di vetro, terracotta e simili.
La verifica periodica consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità degli strumenti metrici per pesare (bilance, bilici, contapezzi, pese a ponte), per misurare (misuratori e contatori volumetrici) e l'integrità dei sigilli di garanzia.
La verifica periodica degli strumenti è effettuata:
- per gli strumenti di tipo "MID" e per gli strumenti per pesare esclusivamente da un laboratorio abilitato
- per gli strumenti diversi da quelli di tipo "MID" dalla Camera di Commercio o da un laboratorio abilitato.
Chi vuole avviare l'attività deve presentare segnalazione certificata di inizio attività alla Camera di Commercio come previsto dal Decreto ministeriale 10/12/2001, art. 4.
La documentazione necessaria per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Camera di Commercio.
Requisiti soggettivi
I laboratori che effettuano la verifica periodica degli strumenti di misura devono offrire le garanzie di indipendenza previste dal Decreto ministeriale 10/12/2001, art. 2 e soddisfare i requisiti tecnico-operativi di cui al Decreto ministeriale 10/12/2001, art. 3.
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro.