I fuochi d'artificio sono articoli contenenti sostanze esplosive o miscele esplosive di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Da terra vengono lanciati in aria e sono accompagnati da fenomeni luminosi, sonori e da fumo.
Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle categorie definite dal Decreto Legislativo 29/07/2015, n. 123, art. 3.
Requisiti soggettivi
L'autorizzazione per accendere i fuochi artificiali può essere rilasciata ai seguenti soggetti che possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia (Circolare ministeriale 11/01/2001, n. 599/C.25055.XV.A.MASS):
Pirotecnico
È un imprenditore che alleste ed esegue lo spettacolo pirotecnico. Per disporre di qualificate competenze tecniche deve possedere la licenza ai sensi del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 47 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". Per fabbricare e/o depositare gli esplosivi deve possedere anche il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 101).
Se possiede la licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi, per recuperare i materiali necessari allo spettacolo può non ottenere il nulla osta all'acquisto ai sensi del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 55 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Dipendente del pirotecnico
È un soggetto che possiede il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 101). Deve essere presente quando il pirotecnico manca o non può presentarsi, per esempio quando il pirotecnico deve allestire ed eseguire spettacoli in diverse zone contemporaneamente.
Titolare di capacità tecnica
È un soggetto che possiede il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 101). Non fabbrica e/o deposita professionalmente gli esplosivi, ma può allestire ed eseguire lo spettacolo pirotecnico. Deve dunque possedere il nulla osta ai sensi del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 55 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Requisiti oggettivi
Per svolgere l’attività si devono rispettare le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.