Per lo svolgimento di alcune attività il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 e il Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 obbligano a tenere registri e tariffari.
Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite al SUAP dei Comuni (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, art. 163, com. 2, let. d).
Tra essi ci sono:
- Il registro degli affari giornalieri per agenzie di affari
- Il registro dei beni in conto deposito per i beni usati, delle agenzie di affari (compreso il registro carico-scarico degli autoveicoli in deposito)
- Il registro degli zuccheri
- Il registro entrata e uscita delle sostanze stupefacenti
- Il registro delle cose antiche o usate.
I registri possono essere vidimati dal Comune in due modalità:
- Previa richiesta e presentazione dell’originale dello stesso
- La ditta può procedere all’autovidimazione.
La validità dell’autovidimazione è stata riconosciuta anche dal Ministero dell’Interno (Parere ministeriale 20/06/2017, n. 557/PAS/U/009438/12015).
Approfondimenti Normativi: