La destinazione d’uso è la funzione di un’area o di un edificio ammessa dagli strumenti di pianificazione (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 51, com. 1). Per gli edifici sono comprese le funzioni compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio.
La destinazione d’uso qualificante è quella principale. Qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri, renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia è di tipo complementare, accessoria o compatibile.
Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili possono coesistere senza limitazioni percentuali. È anche possibile passare dall’una all’altra rispettando la Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 51, com. 1. Fanno eccezione quelle eventualmente escluse dal Piano di Governo del Territorio (PGT).