L'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali richiede il rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza (Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, art. 21, com. 4).
I beni culturali soggetti ad autorizzazione sono:
- beni per i quali sia stata eseguita con esito positivo la verifica di interesse
- beni per i quali sia stato emesso un provvedimento di dichiarazione di interesse
- i beni culturali di proprietà pubblica che hanno più di settanta anni e di autori non viventi finché non è intervenuta la preventiva verifica di interesse.
Il richiedente deve presentare un progetto o una descrizione tecnica dell'intervento.
Per interventi da realizzarsi con procedure edilizie semplificate il richiedente deve trasmettere allo Sportello Unico l'autorizzazione preventivamente ottenuta e corredata dal relativo progetto.
Approfondimenti Normativi: