Attraverso interventi di trasformazione edilizia, la ristrutturazione permette di riutilizzare edifici già esistenti. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati: si può anche demolire e ricostruire.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia hanno quindi l’obiettivo di trasformare gli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1). Questi interventi consistono nel ripristinare o sostituire alcuni elementi costitutivi dell'edificio e nell’eliminare, modificare e inserire nuovi elementi ed impianti. Sono compresi nella ristrutturazione edilizia anche:
- le demolizioni e le ricostruzioni con la stessa volumetria dell’opera preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
- gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti purché si possa accertarne la preesistente consistenza
- gli interventi per recuperare, ai fini abitativi, i sottotetti esistenti (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 64, com. 2).
Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto se è rispettata la sagoma dell'edificio preesistente.